Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
    Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). 
 
                               Art. 1 
 
            Misure urgenti di prevenzione e contenimento 
           della diffusione della peste suina africana-PSA 
 
  1. Al fine di prevenire e contenere la diffusione della peste suina
africana (PSA)  sul  territorio  nazionale,  ((ivi  incluse  le  aree
protette)) entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto le regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano adottano il Piano regionale  di  interventi  urgenti  per  la
gestione, il controllo e l'eradicazione della  peste  suina  africana
nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (Sus  scrofa),  che
include la ricognizione della consistenza della specie  ((cinghiale))
all'interno del territorio di  competenza  suddivisa  per  provincia,
l'indicazione ((e le modalita' di attuazione  dei  metodi  ecologici,
nonche' l'indicazione))  delle  aree  di  intervento  diretto,  delle
modalita',  dei  tempi  e  degli  obiettivi  annuali   del   prelievo
esclusivamente connessi ai fini del contenimento  della  peste  suina
africana. 
  2. I Piani regionali di cui al comma 1 sono adottati in conformita'
alle disposizioni: 
    ((0a) del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 9 marzo 2016; 
    0b) del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del
17 dicembre 2019; 
    0c) del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del
17 dicembre 2019;)) 
      a) del Piano nazionale di sorveglianza  ed  eradicazione  della
((peste suina)), presentato  alla  Commissione  europea  in  data  30
giugno 2021 dal Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 12 del
regolamento (UE) n. 652/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014; 
      b) del «Manuale delle emergenze  da  Peste  Suina  Africana  in
popolazioni di suini selvatici» del ((Ministero della  salute,))  del
21 aprile 2021 ((nonche' delle  indicazioni  dell'Istituto  superiore
per la protezione e la ricerca  ambientale  (ISPRA)  del  25  gennaio
2022, pubblicate nel sito internet del medesimo Istituto.)) 
  3. Ai fini della gestione,  i  Piani  regionali  sono  adottati  in
conformita' al documento tecnico del 21 aprile 2021  sulla  «Gestione
del cinghiale e peste  suina  africana  Elementi  essenziali  per  la
redazione di un  piano  di  gestione»  redatto  dai  Ministeri  della
salute, delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e  della
transizione ecologica. 
  ((3-bis. Le regioni e le province autonome che alla data di entrata
in vigore del presente decreto gia' dispongono di un piano di cui  al
comma 1, ritenuto in linea con le disposizioni  del  decreto  stesso,
inviano tale piano per una  valutazione  all'ISPRA  e  al  Centro  di
referenza nazionale per la peste suina, e lo adattano  tenendo  conto
delle eventuali osservazioni.)) 
  4. I Piani regionali di cui al comma 1 sono adottati previo  parere
dell'ISPRA e del Centro di referenza nazionale per la peste suina  da
rendere entro venti giorni dalla  richiesta  della  regione  o  della
provincia autonoma competente per territorio. Tenuto conto dei  gravi
rischi di diffusione della peste suina africana  e  dell'esigenza  di
adottare con urgenza sistemi  di  controllo  della  specie  cinghiale
finalizzati a  ridurre  i  rischi  sanitari  e  il  relativo  impatto
economico che l'epidemia puo' arrecare all'intero  settore  suinicolo
italiano, i Piani regionali di cui al  comma  1,  fermo  restando  il
rispetto  della  normativa  dell'Unione  ((europea))  in  materia  di
valutazione ambientale, non sono sottoposti a valutazione  ambientale
strategica e a valutazione di incidenza ambientale. 
  5. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano attuano
i piani avvalendosi delle ((polizie locali)), dei  coadiutori  e  dei
soggetti abilitati alla  caccia  con  metodi  selettivi.  All'interno
delle aree protette i prelievi sono attuati dal personale  d'istituto
e da coadiuvanti formati  e  abilitati.  La  vigilanza  sul  corretto
svolgimento delle operazioni di prelievo e' esercitata dal  ((Comando
unita'  forestali,  ambientali   e   agroalimentari   dell'Arma   dei
carabinieri)) nonche' dall'Azienda sanitaria locale (ASL)  competente
per territorio. 
  ((5-bis. Nelle aree di circolazione virale attiva,  individuate  in
base ai criteri del Manuale di cui al comma 2, lettera b), al fine di
prevenire e ridurre la mobilita' della specie cinghiale,  e'  vietato
il prelievo in ogni forma collettiva in attivita' di caccia. 
  6.  Gli  animali  abbattuti  durante  l'attivita'  di  controllo  e
destinati al consumo alimentare sono  sottoposti  alle  attivita'  di
ispezione e  controllo  igienico-sanitario  secondo  quanto  previsto
dalle disposizioni regionali in materia.  I  cinghiali  coinvolti  in
incidenti stradali devono essere abbattuti. Per i cinghiali abbattuti
in seguito al riscontro di alterazioni del  normale  comportamento  e
per i cinghiali morti per cause naturali o per incidenti stradali, le
regioni e le province autonome attivano un sistema che garantisca gli
opportuni  approfondimenti  diagnostici  da  parte   degli   Istituti
zooprofilattici  sperimentali  competenti  per  territorio.  I   dati
raccolti  nell'ambito  delle  attivita'  ispettive,  nonche'  i  dati
epidemiologici  e  quelli  derivanti  dalle  attivita'   di   analisi
effettuate dagli Istituti zooprofilattici sperimentali,  ivi  inclusi
quelli sulla Trichinella spp, confluiscono  nei  sistemi  informativi
gia' attivi presso il Ministero della salute.)) 
  7. Con decreto  del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i
Ministri delle politiche agricole  alimentari  e  forestali  e  della
transizione ecologica, previo parere della Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di  Trento
e di Bolzano, sono stabiliti i parametri tecnici di biosicurezza  per
gli allevamenti suinicoli,  articolati  per  tipologia  produttiva  e
modalita' di allevamento. Le recinzioni necessarie ad  assicurare  il
confinamento ((dei suini)) allevati  nel  rispetto  delle  pertinenti
norme  di  biosicurezza  sono  realizzate  anche   in   deroga   alle
disposizioni dei regolamenti edilizi. ((Con  il  decreto  di  cui  al
primo periodo sono definiti anche i termini temporali e le  modalita'
relativi alla cessazione della deroga di cui  al  secondo  periodo  e
all'adeguamento delle strutture di cui al  medesimo  secondo  periodo
alle disposizioni dei regolamenti edilizi.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il  regolamento  (UE)  n.  2016/429  del   Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 9 marzo  2016,  relativo  alle
          malattie animali trasmissibili  e  che  modifica  e  abroga
          taluni atti in materia di sanita'  animale  («normativa  in
          materia di sanita' animale»), e' pubblicato nella  G.U.U.E.
          31 marzo 2016, n. L 84. 
              -  Il  regolamento   delegato   (UE)   2020/687   della
          Commissione, del 17 dicembre 2019, del  17  dicembre  2019,
          che integra il regolamento  (UE)  2016/429  del  Parlamento
          europeo e  del  Consiglio  per  quanto  riguarda  le  norme
          relative alla prevenzione e  al  controllo  di  determinate
          malattie elencate, e' pubblicato nella  G.U.U.E.  3  giugno
          2020, n. L. 174. 
              - Il   regolamento   delegato   (UE)   2020/689   della
          Commissione che integra il regolamento  (UE)  2016/429  del
          Parlamento europeo e del Consiglio per quanto  riguarda  le
          norme  relative  alla   sorveglianza,   ai   programmi   di
          eradicazione e allo  status  di  indenne  da  malattia  per
          determinate malattie elencate ed emergenti,  e'  pubblicato
          nella G.U.U.E. 3 giugno 2020, n. L 174. 
              - Il  regolamento  (UE)  n.  652/2014,  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che  fissa  le
          disposizioni per la  gestione  delle  spese  relative  alla
          filiera  alimentare,  alla  salute  e  al  benessere  degli
          animali,  alla  sanita'  delle  piante   e   al   materiale
          riproduttivo vegetale, che modifica le direttive  98/56/CE,
          2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i  regolamenti  (CE)
          n. 178/2002, (CE)  n.  882/2004  e  (CE)  n.  396/2005  del
          Parlamento  europeo   e   del   Consiglio,   la   direttiva
          2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonche'
          il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  e  che  abroga  le  decisioni  66/399/CEE,
          76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio, e' pubblicato nella
          G.U.U.E. 27 giugno 2014, n. L 189.